Rottamazione-quater: domande di adesione fino al 30 giugno 2023

Differito al 30 giugno 2023 il termine per presentare le domande per la rottamazione quater (Agenzia delle entrate-riscossione, comunicato 21 aprile 2023).

Con il comunicato del 21 aprile 2023, n. 68, il MEF ha reso noto lo slittamento di due mesi del termine per la presentazione delle dichiarazioni di adesione alla speciale procedura “rottamazione-quater” delle cartelle, prevista dalla Legge di bilancio 2023 (articolo 1, commi da 231 a 252). Il nuovo termine per la presentazione delle domande all’Agenzia delle entrate-riscossione è quindi differito dal 30 aprile al 30 giugno 2023.

Ne è conseguita la proroga al 30 settembre 2023 del termine entro il quale l’Agenzia deve trasmettere ai contribuenti la comunicazione delle somme dovute per il perfezionamento della definizione agevolata, attualmente fissato al 30 giugno 2023. Inoltre, con una prossima disposizione, verrà annunciata anche lo slittamento della scadenza per il pagamento della prima o unica rata, dall’originario 31 luglio 2023 al 31 ottobre 2023.

L’articolo 1, commi da 231 a 252, della Legge n. 197/2022 – si ricorda – ha introdotto la definizione agevolata (“rottamazione-quater”) dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022. Tale misura ha previsto la possibilità per il contribuente di estinguere i debiti relativi ai carichi rientranti nell’ambito applicativo, versando unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica, escludendone le somme dovute a titolo di interessi iscritti a ruolo, sanzioni, interessi di mora e aggio. Per quanto riguarda i debiti relativi ai carichi riguardanti le sanzioni per violazioni del codice della strada, nonché le altre sanzioni amministrative, l’accesso alla misura agevolativa ha previsto, invece, che  non siano da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi, compresi quelli di cui all’articolo 27, sesto comma, della Legge n. 689/1981 (cosiddette “maggiorazioni”), quelli di mora di cui all’articolo 30, comma 1, del D.P.R. n. 602/1973 e di rateizzazione, nonché le somme dovute a titolo di aggio.

Il vecchio piano dei pagamenti prevedeva la possibilità di pagare l’importo dovuto a titolo di definizione agevolata: in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2023; in un numero massimo di 18 rate (5 anni) consecutive, di cui le prime due con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre 2023. Le restanti 16 rate, ripartite nei successivi 4 anni, da saldare il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. La prima e la seconda rata di importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute a titolo di definizione agevolata e le restanti rate di pari importo. Nel caso di omesso ovvero insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell’unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento, ne consegue l’inefficacia della definizione agevolata e i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.

Oltre alle nuove scadenze, il MEF ha anche preannunciato l’arrivo di una prossima disposizione riguardo al pagamento della prima o unica rata che slitterà al 31 ottobre 2023.