Regime di esenzione per soggetti non residenti con riguardo agli interessi derivanti da obbligazioni

L’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in ordine all’applicazione del regime di esenzione previsto per i soggetti non residenti con riguardo agli interessi derivanti da obbligazioni di cui all’articolo 6 D.Lgs. n. 239/1996 (Agenzia delle entrate, risposta 7 novembre 2023, n. 454).

Una società di cartolarizzazione lussemburghese, residente ai fini fiscali in Lussemburgo, che intende investire in Italia in obbligazioni o titoli assimilati (c.d. ”Notes”) emesse da società italiane e soggette al regime fiscale di cui al D.Lgs. n. 239/1996, ha chiesto all’Agenzia delle entrate di confermare la possibilità di beneficiare del regime di esenzione previsto per gli interessi, premi e altri frutti che percepirà dalle Notes oggetto di investimento.

 

In riferimento al profilo soggettivo del regime di esenzione di cui all’articolo 6 del D.Lgs. n. 239/1996, l’Agenzia ricorda che esso prevede che non sono soggetti ad imposizione:

 

– gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari percepiti da soggetti residenti in Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni;

– gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari percepiti da:

  • enti o organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

  • gli investitori istituzionali esteri, ancorché privi di soggettività tributaria, costituiti in Paesi di cui al primo periodo;

  • banche centrali o organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato.

Rientrano, dunque, nel regime di esenzione dall’imposta sostituiva, in generale, i soggetti residenti in Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni indicati nel decreto ministeriale 4 settembre 1996 (c.d. white list), ovvero le persone fisiche, le società, le associazioni di persone ed ogni altra entità che viene considerata soggetto passivo ai fini tributari.

 

L’esenzione si applica, inoltre, ai soggetti costituiti in Stati e territori white listed:

  1. gli enti o organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

  2. gli  investitori  istituzionali  esteri,  ancorché  privi  di  soggettività  tributaria,  costituiti in Paesi di cui al primo periodo;

  3. banche centrali o organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato.

Nel caso di specie, l’istante riferisce di essere un soggetto passivo di imposta in Lussemburgo (Paese incluso nella c.d. white list), secondo la legislazione fiscale lussemburghese che non prevede alcun tipo di esenzione dalle imposte sui redditi per la società di cartolarizzazione costituite in forma societaria.

Secondo quanto precisato dalle Entrate tale società rientra tra i soggetti di cui al citato articolo 6 del D.Lgs. n. 239/1996 e, conseguentemente, potrà beneficiare del regime di esenzione sugli interessi, premi e altri frutti che percepirà con riferimento alle Notes oggetto di investimento.