Permesso unico di soggiorno e lavoro: le disposizioni europee

Strasburgo ha approvato norme che impongono una decisione sulle domande entro un termine massimo di 90 giorni (Parlamento europeo, comunicato 14 marzo 2024).

Il Parlamento europeo ha approvato il 14 marzo 2024 norme più puntuali per i permessi combinati di lavoro e di soggiorno per i cittadini di paesi terzi. In particolare: 

– la decisione sulle domande dovrà essere presa entro un termine massimo di 90 giorni;

– il titolare del permesso potrà presentare domanda all’interno del territorio dell’UE e cambiare datore di lavoro;

– la disoccupazione senza revoca di permesso sarà possibile fino a 6 mesi.

Il permesso unico

In sostanza, l’aggiornamento della direttiva sul permesso unico, adottata nel 2011, che ha istituito una procedura amministrativa unica per il rilascio di un permesso ai cittadini di paesi terzi che desiderano vivere e lavorare in un paese dell’UE, creando un contesto comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi, è stato adottato con 465 voti favorevoli, 122 contrari e 27 astensioni.

Il Parlamento ha fissato un limite di 90 giorni per una decisione sulle domande di permesso unico, rispetto agli attuali 4 mesi. Le procedure su fascicoli particolarmente complessi potrebbero ottenere un’estensione di 30 giorni, e il tempo per consegnare un visto, se necessario, non è incluso. Le nuove norme introdurranno anche la possibilità, per il titolare di un permesso di soggiorno valido, di richiedere un permesso unico anche all’interno del territorio, in modo che una persona che risiede legalmente nell’UE possa chiedere di cambiare il proprio status giuridico senza dover tornare nel proprio paese di origine.

Il cambio di datore di lavoro

Grazie alle nuove norme, i titolari di un permesso unico avranno il diritto di cambiare datore di lavoro, occupazione e settore lavorativo. Durante i negoziati, i deputati hanno assicurato che sarà sufficiente una semplice notifica da parte del nuovo datore di lavoro. Le autorità nazionali avranno 45 giorni di tempo per opporsi alla modifica della condizione lavorativa. I deputati hanno inoltre limitato le condizioni in base alle quali tale autorizzazione può essere soggetta a test del mercato del lavoro.

Gli Stati membri avranno la possibilità di richiedere un periodo iniziale fino a 6 mesi durante il quale non sarà possibile un cambio di datore di lavoro. Tuttavia, un cambiamento durante tale periodo sarebbe comunque possibile nel caso in cui il datore di lavoro violi gravemente il contratto di lavoro, ad esempio imponendo condizioni di lavoro basate sullo sfruttamento.

La disoccupazione

Nel caso in cui un titolare di un permesso unico rimanga disoccupato, avrà fino a 3 mesi — o 6 se ha avuto il permesso per più di 2 anni — per trovare un altro posto di lavoro prima che il permesso venga ritirato, rispetto ai 2 mesi secondo le norme vigenti. Gli Stati membri dell’UE potranno scegliere di offrire periodi più lunghi. Se un lavoratore ha è stato soggetto a condizioni lavorative di sfruttamento, gli Stati membri prorogheranno di 3 mesi il periodo di disoccupazione durante il quale il permesso unico rimane valido. Se un titolare di un permesso unico è disoccupato per più di 3 mesi, gli Stati membri potranno chiedere al titolare di dimostrare di disporre di risorse sufficienti per sostenersi senza ricorrere al sistema di assistenza sociale.

Le nuove norme dovranno ora essere formalmente approvate dal Consiglio. Gli Stati membri avranno 2 anni dopo l’entrata in vigore della direttiva per introdurre le modifiche nelle rispettive legislazioni nazionali. Questa legislazione non si applicherà in Danimarca e Irlanda.